Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Cittadinanza italiana per matrimonio avvenuto dopo il 27 aprile 1983

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente disciplinato dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata anche da un cittadino straniero che abbia costituito un’unione civile con un cittadino italiano o trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/partner straniero dell’unione civile può acquisire la cittadinanza italiana su richiesta, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nei paragrafi successivi.

AVVISO IMPORTANTE

La legge n. 132 del 01/12/2018 stabilisce che il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge n. 91 del 05/02/1992 può avvenire solo con comprovato possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (maggiori dettagli nella sezione relativa).

Saranno pertanto respinte tutte le domande di cittadinanza per matrimonio che non contengano certificati di adeguata conoscenza della lingua italiana.