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Procedimento

La procedura di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio (dopo il 27/04/1983) può essere suddivisa in diverse fasi:

FASE PRELIMINARE

  • Registrazione sul portale del Ministero dell’Interno italiano
  • Completamento della domanda “online” sul portale con il rilascio dei documenti, del certificato di conoscenza della lingua italiana e del preventivo pagamento in euro, tramite “Ordinanza di pagamento all’estero” o bonifico della tassa di 250 euro al Ministero dell’Interno (nuovo importo fissato dal Decreto 4 ottobre 2018 n. 113, in vigore dal 5 ottobre 2018).
  • Analisi della domanda (da parte del Consolato)
  • Accettazione della domanda online tramite il portale

FASE DI INCHIESTA

  • Convocazione (tramite il portale) per la presentazione dei documenti originali
  • Trasmissione della domanda da parte del Consolato al Ministero dell’Interno italiano

FASE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

  • Emissione del Decreto da parte del Ministero dell’Interno Italiano
  • Convocazione – tramite il portale CIVES e via e-mail – per prestare giuramento presso il Consolato
  • Prestazione di giuramento

FASE PRELIMINARE

Le domande di NATURALIZZAZIONE PER MATRIMONIO devono essere presentate esclusivamente ONLINE direttamente sul portale https://portaleservizi.dlci.interno. it/ del “MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze”, da parte di richiedenti i cui coniugi italiani – residenti in questa circoscrizione consolare – siano regolarmente iscritti all’A.I.R.E. e il cui matrimonio, se avvenuto all’estero, sia stato registrato presso il Comune italiano di riferimento. La domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data del matrimonio; tale periodo è dimezzato se la coppia ha figli.

Prima di procedere con la domanda di naturalizzazione, si consiglia di leggere l’art. 12, II, della Costituzione federale del 1988; si veda anche il sito www.mj.gov.br/estrangeiros, paragrafo “Nazionalità e naturalizzazione, perdita della cittadinanza brasiliana”.

Il richiedente deve:

ATTENZIONE:

  • Il modulo di registrazione deve contenere i dati relativi a COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA così come appaiono sull’atto di nascita.
  • Le donne possono inserire il cognome coniugale se è già stato cambiato, come indicato nelle annotazioni sull’atto di nascita. In questo caso, il Decreto di cittadinanza riporterà i dettagli, comprese le eventuali modifiche all’atto di nascita.
  • Specificare nella domanda l’eventuale presenza di figli minori del richiedente, nati da una precedente relazione.
  • Si prega di controllare attentamente che i dati (nome, data e luogo di nascita) riportati sui certificati di stato civile corrispondano a tutti i documenti e che l’indirizzo di residenza registrato presso questo Consolato Generale sia aggiornato.
  • Si consideri che la data della cittadinanza italiana del coniuge, quando è stata riconosciuta “iure sanguinis”, è sempre considerata la data di nascita (ad eccezione dei cittadini che rientrano nella Legge 14 dicembre 2000, n. 379 – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti – ad eccezione dei casi in cui il coniuge italiano abbia acquisito la cittadinanza per elezione).
  • Se i dati inseriti non sono corretti, è necessario cancellare la registrazione al portale – dopo aver effettuato il login – utilizzando la funzione del menu “Cancella la registrazione al portale” e poi registrarsi nuovamente. Questa operazione può essere effettuata solo dal richiedente e non da questo Consolato Generale.
  • Inserire il modulo di domanda selezionando la funzione 1 “Gestione domanda” e scegliendo “Modello AE” (il manuale d’uso “Sistema inoltro telematico” è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno) e allegare tutti i documenti richiesti:
  1. Certificato di nascita: duplicato recente (massimo 180 giorni), in originale, per intero, corredato di Apostille, debitamente tradotto in italiano da un traduttore giurato. Anche la traduzione deve essere accompagnata da Apostille. Il certificato deve riportare la DATA del matrimonio e menzionare il cognome adottato a seguito del matrimonio, anche se il cognome non è stato cambiato. I certificati che non contengono questa annotazione non saranno accettati.
  2. Certificato penale della Polizia Federale brasiliana: richiederlo presso un ufficio della Polizia Federale o via internet dpf.gov.br, corredato di Apostille, e farlo tradurre in italiano da un traduttore giurato. Anche la traduzione deve essere accompagnata dall’Apostille. Il documento deve avere una validità di 90 giorni e deve essere presentato in originale. Si ricorda che deve trattarsi di un certificato “Federale” e non di uno Stato o D.F. brasiliano e che nel campo “Naturale” il richiedente deve indicare la città e lo Stato brasiliano di nascita.
  3. Certificati del casellario giudiziale di altri Paesi in cui il richiedente ha vissuto: il documento deve essere presentato in originale, debitamente legalizzato dal Consolato italiano competente per il luogo di rilascio o con Apostille e traduzione in italiano. I certificati hanno una validità di 6 (sei) mesi dalla data di rilascio. Per la traduzione e la legalizzazione di certificati rilasciati da autorità non italiane, si prega di visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato la documentazione. Le informazioni sui Consolati e le Ambasciate italiane sono disponibili sul sito: it.
  4. Prova del pagamento del contributo di 250,00 euro (il pagamento deve essere effettuato nello stesso anno di presentazione della domanda) previsto dalla Legge 94/2009 (importo fissato dal Decreto 113 del 4 ottobre 2018) a favore del Ministero dell’Interno, da effettuarsi tramite il sistema PagoPA. Sul portale dei servizi per la cittadinanza utilizzato dai richiedenti, è possibile pagare l'”imposta di bollo” e/o il contributo di 250 euro tramite PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda. PagoPA” è l’unica modalità di pagamento.
  5. Documento d’identità come: copia del passaporto in corso di validità (pagine con dati anagrafici, foto, data di rilascio e data di scadenza) o carta d’identità.
  6. Documento “Estratto per riassunto da registri di matrimonio“, 2° copia recente, rilasciato dal Comune italiano competente da non più di 180 giorni.
  7. REQUISITI LINGUISTICI OBBLIGATORI: dal 4 dicembre 2018, un’adeguata conoscenza della lingua italiana è condizione essenziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il livello previsto per la certificazione non può essere inferiore al corrispondente B1 del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue (per maggiori informazioni, cliccare sul titolo di questo paragrafo 7).

ATTENZIONE: IL TITOLO DI STUDIO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA DI LIVELLO B1 DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA PRESENTATA SUL PORTALE.

UNA VOLTA COMPILATA LA DOMANDA E ALLEGATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, VERRÀ GENERATO DAL SISTEMA (PORTALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO) UN DOCUMENTO DI SINTESI E UNA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE.

Il Consolato Generale sarà automaticamente informato dell’avvenuta presentazione della domanda ed effettuerà le necessarie indagini.

Il richiedente riceverà quindi, tramite il portale “Ministero dell’Interno”, la notifica di accettazione, o di accettazione con riserva (con eventuale sospensione dell’iter in attesa di documenti mancanti) o di rigetto della domanda, se questa è incompleta o errata. L’interessato riceverà la comunicazione per posta SOLO IN CASO DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.


FASE DI INCHIESTA

Successivamente, il richiedente sarà convocato VIA PORTALE (solo via e-mail) per consegnare di persona al Consolato tutta la documentazione ORIGINALE (già inviata elettronicamente) e per presentare la PROVA DI RESIDENZA. In questa occasione, il richiedente dovrà pagare una tassa in Reais equivalente a 16 euro per far autenticare la propria firma.

SI RICORDA CHE IL RUOLO DEL CONSOLATO È ESCLUSIVAMENTE QUELLO DI ANALIZZARE E COMPILARE CORRETTAMENTE LA DOMANDA, NONCHÉ DI VERIFICARE CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SIA ALLEGATA. UNA VOLTA CHE LA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE È STATA APPROVATA E PRESENTATA AL CONSOLATO, QUALSIASI AZIONE SARÀ DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO.

NOTA: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRACITATA (dal paragrafo 1 al paragrafo 7) sarà trattenuta da questo Consolato e non potrà essere restituita ai richiedenti.


FASE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

Il Ministero dell’Interno italiano concederà infine la cittadinanza.

L’attuale termine per la definizione delle domande di naturalizzazione, aggiornato con il Decreto Legge n. 130/2020, convertito in Legge n. 173/2020, in vigore per le domande presentate dal 20 dicembre 2020, è di 24 mesi, prorogabili a 36. Per le domande presentate in precedenza, il termine era di 48 mesi. Per le domande presentate in precedenza, il termine era di 48 mesi.

  • Emanazione del Decreto da parte del Ministero dell’Interno italiano
  • Convocazione – tramite il portale CIVES e via e-mail – per prestare giuramento presso il Consolato
  • Giuramento

GIURAMENTO
Il giuramento in questo Consolato si svolge solo su appuntamento.

  • Quando l’atto formale di concessione della cittadinanza (“Decreto di concessione”) perverrà a questo Consolato, esso lo consegnerà con lettera raccomandata A.R. e inviterà la persona a firmare il giuramento nel nostro Registro entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica. È quindi fondamentale mantenere aggiornata la propria iscrizione, comunicando al Consolato ogni cambiamento di indirizzo, anche all’interno della stessa città.
  • Insieme al “Decreto” viene inviato anche un foglio informativo con tutte le istruzioni sul giuramento.
    Ai sensi del Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, il termine per la definizione delle pratiche presentate entro il 19/12/2020 è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.
  • Per le domande presentate a partire dal 20/12/2020, il termine per la definizione è di 24 mesi, prorogabile fino a un massimo di 36 mesi.
  • Gli effetti del giuramento, ovvero dell’acquisizione della cittadinanza italiana, decorreranno dal giorno successivo a quello del giuramento.
  • Attenzione: l’indirizzo di posta elettronica utilizzato al momento della presentazione della domanda costituisce il domicilio eletto ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile per la ricezione di tutte le comunicazioni relative alla domanda. Per questo motivo ogni comunicazione relativa alla domanda sarà inviata esclusivamente per via telematica. È pertanto necessario configurare il proprio indirizzo di posta elettronica per la ricezione di messaggi da parte dei Ministeri italiani