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Apostille, traduzione giurata e invio di documenti

L‘Apostille è un certificato rilasciato dalle autorità pubbliche competenti che attesta che la firma/timbro presente su un atto pubblico è stata apposta da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Tra gli Stati parte della Convenzione dell’Aia sull’Apostille – come Italia e Brasile – il suo scopo è quello di consentire che un documento pubblico nazionale sia riconosciuto dalle autorità di altro Stato.

Per presentare al Consolato italiano un documento pubblico brasiliano (certificati, sentenze, atti pubblici, ecc.) è indispensabile che il documento sia:

  • apostillato dalle autorità pubbliche competente e
  • tradotto direttamente in italiano da un traduttore giurato giurato italiano/portoghese presente negli elenchi predisposti dalle Commissioni Commerciali di ciascuno Stato della Federazione (San Paolo, Acri, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso); in quanto documento pubblico, anche la traduzione deve essere apostillata dalla pubblica autorità competente; l’apostille sulla traduzione deve riconoscere la firma del traduttore e non dello scrivano. Si ricorda che le Apostille presenti sull’atto pubblico e sulla sua traduzione giurata non devono essere tradotte.

Allo stesso modo, per presentare un documento pubblico italiano alle autorità brasiliane, il documento dovrà essere apostillato in Italia presso la Prefettura o la Procura della Repubblica competente (a seconda della tipologia di documento e del luogo di emissione). In nessun caso il Consolato può apostillare documenti.

Ad oggi, documenti elettronici/digitali e Apostille digitali non possono essere accettate.

 Fotocopie di certificati, anche se autenticate e apostillate, non possono essere accettate.

Le trascrizioni brasiliane di atti emessi da altro Stato estero non hanno effetto in Italia e non possono essere accettate.

Le annotazioni di divorzio, matrimonio o morte contenute in altri atti non hanno valore legale in Italia: è sempre necessario inviare la documentazione necessaria per ogni tipologia di aggiornamento.

Come indicato sul sito del nostro Ministero, tutte le sentenze giudiziarie (divorzio, adozione, modifica di nome/cognome/sesso, ecc.) devono essere presentate al Consolato italiano dello Stato estero dove sono state emesse: pertanto, qualora siano state emesse in altro Stato estero, è necessario contattare il Consolato italiano competente per lo Stato estero di emissione al fine di ottenere istruzioni su come procedere.

I cittadini residenti in uno Stato estero diverso dal Brasile o in Italia devono presentare gli atti direttamente alle autorità italiane competenti, ovvero al Consolato italiano o al Comune italiano di iscrizione.

Gli atti inviati a questo Consolato non verranno restituiti.