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Patenti di guida

PATENTI DI GUIDA

 

Il Consolato Generale d’Italia non può rinnovare una patente scaduta da più di 5 anni, rubata o deteriorata e NON rilascia:

– Duplicati della patente

– Certificazioni sulla validità delle patenti di guida

Tali documenti dovranno essere richiesti in Italia presso qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile.

 

  1. RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA

Questa Sede può rilasciare l’attestazione di rinnovo patente in formato cartaceo solo se ricorrono simultaneamente tre condizioni:

  • Il titolare di patente italiana deve essere residente o dimorante per un periodo di almeno 6 mesi nella circoscrizione di questo Consolato Generale e regolarmente iscritto AIRE;
  • La patente italiana che si intende rinnovare deve essere integra e regolarmente posseduta;
  • La patente italiana non deve essere stata revocata a seguito di conversione

La patente deve essere in scadenza (a partire da 4 mesi prima della data di scadenza) oppure scaduta da non più di cinque anni.

Si sottolinea che le Rappresentanze italiane diplomatico-consolati all’estero non sono abilitate ad emettere nuove patenti in formato tessera.

Procedura per il rinnovo

È necessario sottoporsi ad una visita di controllo entrando in contatto con il Dr. Bruno Caramelli, autorizzato al rilascio del certificato di idoneità.

Clinica: Caramelli Consultorio Medico Ltda

Orari: Lunedi-Venerdì dalle 14:00 alle 18:00

CNPJ 66.866.682.0001-28

Rua Itapeva 518, conjuntos 601-602

Telefoni per appuntamenti: 32833568, 32843334, 982830476 (whatsapp)

Email: caramelliconsultorio@gmail.com

Dopo aver ottenuto il certificato medico, fissare un appuntamento presso il Settore Notarile del Consolato d’Italia a San Paolo via e-mail: notarile.sanpaolo@esteri.it e presentarsi il giorno dell’appuntamento con la seguente documentazione:

  • La patente italiana scaduta
  • Un documento de identità in corso di validitá
  • Il certificato medico

Il pagamento dei servizi notarili deve essere effettuato tramite Bancomat VISA e/o Mastercard (in modalità “debito”) il giorno dell’appuntamento. Il costo del rinnovo della patente è quello indicato all’art. 66d (41 euro) della Tabella dei diritti consolari (Altri servizi -> Tariffe Consolari).

Il Consolato, verificata la documentazione rilascerà un’attestazione di rinnovo in italiano valida per circolare sia in Italia che all’estero. Il titolare di patente munito di tale attestazione dovrà circolare con la patente scaduta unitamente all’attestazione stessa, in quanto la seconda costituisce un’emanazione della prima. Pertanto, il Consolato non può rinnovare una patente scaduta, rubata o deteriorata.

Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino la cui patente di guida è stata rinnovata presso questo Consolato Generale ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia e anche se il rinnovo eseguito presso il Consolato è ancora valido, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada.

Il cittadino dovrà conservare l’attestazione unita alla patente di guida fino all’avvenuto rinnovo in Italia.

 

In vigore l’Accordo per il riconoscimento delle patenti di guida Italia-Brasile