Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

cittadinanza iure sanguinis

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (qui disponibile), recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha modificato i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Nelle more della conversione in legge del decreto-legge, si illustrano le seguenti disposizioni operative.

  • Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate entro il 27 marzo 2025 (incluso) presso questo Consolato Generale, e per le quali è stata regolarmente pagata la percezione, saranno esaminate e valutate ai sensi della normativa in vigore prima dell’adozione del summenzionato decreto-legge.
  • Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate a partire dal 28 marzo 2025 (incluso) saranno esaminate e valutate ai sensi delle variazioni disposte con il summenzionato decreto-legge.  In particolare:
    • Non cambia il regime normativo e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza alle seguenti categorie di persone:
      • nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
      • nati dovunque, se non possiedono altra cittadinanza.
  • I nati all’estero in qualsiasi data (anche prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36), se possiedono un’altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico solo se:
    • uno dei genitori (anche adottivi) è nato in Italia;
    • un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (residenza che dovrà essere provata mediate un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente);
    • uno dei nonni italiani (anche adottivi) è nato in Italia.

Le nuove regole si applicano a tutti i modi automatici di acquisto della cittadinanza previsti dalle norme italiane succedutesi nel tempo, ad esempio: cittadinanza iure sanguinis (figli di genitore cittadino), per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, per adozione, per matrimonio di donna straniera con marito italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, secondo comma, della legge n. 555/1912), iuris communicatione (figli minori di genitore che acquista o riacquista la cittadinanza: ad esempio, articolo 12 della legge n. 555/1912 e articolo 14 della legge n. 91/1992).

Pertanto anche la trascrizione degli atti di nascita seguirà il disposto del decreto-legge n. 36 (vedasi al riguardo la pagina Stato civile di questo sito – qui)

Questo Consolato Generale procederà ad esaminare tutte le domande già depositate secondo i criteri sopra esposti.

Gli appuntamenti per il deposito della documentazione finalizzata al riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis, la fissazione di nuovi appuntamenti (anche tramite il portale Prenotami), nonché l’iscrizione (anche tramite il portale Prenotami) nelle liste d’attesa per la presentazione delle istanze di riconoscimento restano al momento sospesi.

Dopo la conversione in legge del decreto-legge n.36 verranno comunicate disposizioni in merito a liste di attesa ed appuntamenti.