1. Il Consolato può aiutare nella ricerca dei documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana?
Trattandosi di una questione personale, il Consolato non può fornire assistenza nella ricerca, né si assume alcuna responsabilità per i servizi forniti da terzi. Il Consolato non dispone di un elenco di tutti gli immigrati sbarcati in Brasile, ma solo di un registro dei cittadini italiani che hanno comunicato al Consolato di essere residenti in questa circoscrizione consolare. L’Ambasciata e i Consolati italiani non tengono un registro degli immigrati italiani in Brasile. La Polizia federale brasiliana tiene un registro degli immigrati registrati come stranieri. Per trovare il registro, l’interessato deve avere informazioni sulla data di arrivo dell’antenato in Brasile.
Gli elenchi degli immigrati nello Stato di San Paolo sono disponibili presso il Museo dell’Immigrazione di San Paolo:
– sito web www.museudaimigracao.org.br
– e-mail pesquisa@museudaimigracao.org.br
2. Quali documenti italiani dell’ascendente sono accettati?
L’originale dell’Estratto dell’Atto di Nascita, rilasciato dal Comune competente, contenente la filiazione. Questo documento deve essere richiesto direttamente al Comune italiano in cui è nato l’ascendente. Se il Comune vi comunica che non è possibile rilasciare l’Estratto dell’Atto di nascita perché l’antenato è nato quando in Italia non esistevano ancora i registri civili, potete presentare il Certificato di Battesimo, anch’esso in originale, rilasciato dalla parrocchia locale, contenente la filiazione, e legalizzato dalla Curia vescovile competente. Anche gli eventuali certificati di matrimonio e di morte avvenuti in Italia devono essere presentati in originale.
3. Il mio antenato italiano si è naturalizzato brasiliano. Cosa devo presentare?
L’originale e la copia più recente del Certificato di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano: http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/e-certidao. La traduzione giurata di questo documento, così come l’originale, deve essere apostillata.
4. Il mio antenato italiano non si è naturalizzato. Cosa devo presentare?
Il Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/e-certidao. Questo certificato deve riportare le variazioni ortografiche del nome e/o del cognome dell’antenato italiano che compaiono o sono comparse (in caso di rettifica) nei certificati anagrafici brasiliani. Nel caso di un antenato vivente, il Certificato di naturalizzazione negativo può essere sostituito da una copia della Carta d’identità per stranieri (RNE).
5. Se l’antenato italiano ha vissuto in Paesi diversi dal Brasile e dall’Italia (ad esempio, prima di immigrare in Brasile, ha vissuto temporaneamente in Argentina), cosa devo fornire?
È necessario fornire anche un certificato di naturalizzazione negativo/positivo rilasciato dalle autorità di ciascun Paese in cui l’antenato ha risieduto. Le istruzioni su come ottenerlo possono essere richieste al Consolato italiano competente per il luogo di rilascio.
Il certificato originale deve essere tradotto direttamente in italiano. Il documento originale e la traduzione devono essere apostillati (se il Paese è firmatario della Convenzione dell’Aia sulla legalizzazione dei documenti) o debitamente legalizzati dal Consolato italiano nel Paese interessato.
Istruzioni specifiche al riguardo devono essere richieste direttamente alle rispettive autorità italiane.
6. Il mio antenato italiano si è sposato due volte. Cosa devo presentare?
È necessario presentare i certificati di tutti i matrimoni, il/i certificato/i di morte del/i coniuge/i precedente/i, o eventuali divorzi, e poi il matrimonio più recente.
7. Cosa devo fornire in caso di nascita, matrimonio, morte o divorzio dei richiedenti avvenuti al di fuori del territorio brasiliano?
È necessario fornire il relativo certificato rilasciato dalle autorità del Paese in cui si è verificato l’evento. Il certificato straniero originale deve essere presentato con il riconoscimento del Consolato italiano competente o con l’Apostille e la traduzione dalla lingua straniera direttamente in italiano, anche secondo le indicazioni della locale rappresentanza consolare italiana.
I certificati rilasciati dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia devono essere presentati in formato multilingue, secondo l’accordo tra questi Paesi e l’Italia. È indispensabile informare l’anagrafe competente per il rilascio di questi certificati che saranno presentati a un’autorità italiana. I certificati in formato multilingue non necessitano di Apostille o di traduzione.
Informatevi presso le autorità italiane nei Paesi esteri se i documenti richiedono l’Apostille (in questo caso, solo la traduzione deve essere legalizzata dall’autorità italiana competente).
8. Sono il RICHIEDENTE, quali documenti devo presentare?
Fare clic qui per vedere l’elenco dei documenti richiesti. Si prega di notare che, in caso di dubbi durante l’analisi del processo, possono essere richiesti ulteriori documenti.
9. Se uno degli ascendenti è nato o si è sposato in Brasile prima dell’istituzione del registro civile, cosa devo presentare?
Se uno degli ascendenti è nato in Brasile prima del 01/01/1889, è possibile presentare il certificato di battesimo del parente rilasciato dalla parrocchia, debitamente legalizzato dalla Curia vescovile competente. Saranno accettati anche i certificati di matrimonio religioso rilasciati dalla parrocchia nel caso in cui siano stati celebrati prima del 24/06/1890, anch’essi legalizzati dalla Curia.
Nel caso di nascite e matrimoni avvenuti dopo queste date, saranno accettati solo i certificati rilasciati dagli uffici anagrafici.
10. Sono un richiedente DIVORZIATO. Cosa devo presentare?
Fare clic qui per visualizzare la documentazione completa
11. Se il mio certificato di matrimonio contiene un’iscrizione o un’annotazione di divorzio, devo comunque presentare l’intero fascicolo di divorzio?
Sì, è assolutamente necessario presentare il divorzio, poiché le annotazioni a margine degli atti di stato civile non hanno valore ai fini della registrazione in Italia. È necessario presentare la documentazione del divorzio, come indicato sopra
12. Sui certificati brasiliani ci sono errori di dati e/o differenze nell’ortografia di nomi e cognomi. Cosa devo fare?
Se si tratta di certificati relativi ad antenati deceduti o che non hanno interesse a veder riconosciuta la loro cittadinanza italiana, non bisogna rivolgersi ai tribunali brasiliani per far rettificare questi documenti (ad esempio, un antenato italiano si chiamava Giovanni Battista Bianco e nel certificato di morte c’è scritto João Batista Bianco o Giovani Branco o Batista Bianco), purché non ci siano dubbi sull’identificazione dell’antenato e sulla linea di trasmissione della cittadinanza. Se durante l’analisi si verifica la necessità di una rettifica, verranno richiesti nuovi documenti.
Tuttavia, se gli atti di stato civile dei richiedenti differiscono per il nome (ad esempio, Evelina alla nascita e Eveline al matrimonio), il cognome (Rossi alla nascita e Rozzi al matrimonio), o per le date o i luoghi di nascita, devono essere uniformati con i dati corretti e deve essere presentato un certificato completo che indichi chiaramente tutte le rettifiche effettuate. Se le modifiche apportate alla documentazione sollevano dubbi sull’identità della persona, il Consolato può richiedere una documentazione aggiuntiva.
13. Nel caso di figli riconosciuti da un tribunale o da un atto pubblico, cosa devo presentare?
Nel caso di bambini riconosciuti giudizialmente, è necessario presentare quanto segue:
- Una copia del procedimento dalla richiesta iniziale alla sentenza finale, con l’Apostille dalla richiesta iniziale alla sentenza finale. Le copie devono riportare su ogni pagina la dicitura “copia estratta dalla Corte di Giustizia di…” o il timbro di autenticazione originale della Corte stessa.
- I seguenti documenti principali devono essere tradotti dal fascicolo completo da un traduttore giurato e corredati di Apostille:
- Petizione iniziale
- Verbale del processo
- Sentenza
- Sentenza finale (di solito un timbro su una delle ultime pagine della sentenza)
- Certificato di “oggetto e fondamento” con Apostille e traduzione giurata in italiano con Apostille.
- copia originale della “Dichiarazione riconoscimento paternità” compilata e firmata dal genitore che trasferisce la cittadinanza, con indicazione della data della sentenza definitiva.
- Questo fascicolo sarà inviato in Italia per l’omologazione.
Per il riconoscimento per atto pubblico:
presentare un duplicato originale dell’Atto Pubblico di Riconoscimento del Figlio, rilasciato dal Notaio dove è stato redatto, corredato di Apostille, debitamente tradotto in italiano da un traduttore giurato. Anche la traduzione deve essere accompagnata dall’Apostille.
14. Nel caso di bambini adottati, cosa devo presentare?
Si ricorda che una sentenza di adozione straniera non è automaticamente considerata valida in Italia.
Le annotazioni sui rispettivi certificati di nascita non sono valide per il riconoscimento delle sentenze in Italia.
Clicca qui per la documentazione completa.
15. Nel caso di figli nati da un’unione non matrimoniale, cosa devo presentare?
Secondo la legge italiana, questa condizione non impedisce la trasmissione della cittadinanza. Se l’atto di nascita riporta chiaramente entrambi i genitori come dichiaranti, è sufficiente presentare l’atto completo, in duplice originale, corredato di Apostille, debitamente tradotto in italiano da un traduttore giurato. Anche la traduzione deve essere accompagnata dall’Apostille.
Tuttavia, se uno solo dei genitori compare come dichiarante nell’atto di nascita, è necessario che l’altro genitore non dichiarante faccia redigere da un notaio un atto pubblico di dichiarazione di paternità/maternità secondo i modelli sotto riportati:
Modulo Scrittura Dichiarazione Paternità Maternità MINORE di 14 anni (se il figlio è minore di 14 anni) oppure
Modulo Scrittura Dichiarazione Paternità Maternità MAGGIORE di 14 anni (se il figlio ha più di 14 anni).
L’atto pubblico deve essere accompagnato da un’Apostille, debitamente tradotto in italiano da un traduttore giurato. Anche la traduzione deve essere accompagnata dall’Apostille.
ATTENZIONE: solo se il minore è maggiorenne, si consiglia di attendere la richiesta del Consolato Generale (una volta presentata la pratica nella data prevista) per redigere questo atto, che ha validità di un anno. In questo caso specifico, durante l’analisi della pratica, questo Consolato Generale programmerà la procedura di “Elezione” direttamente con l’interessato.
16. Come avviene l’elezione della cittadinanza per i figli nati da un’unione non matrimoniale?
Se il figlio è già maggiorenne quando viene riconosciuto nell’atto dal genitore che gli trasmette la cittadinanza, ha un termine legale non prorogabile di un (1) anno dalla data del suddetto riconoscimento per sottoscrivere presso questo Consolato un apposito modulo per l’elezione della cittadinanza italiana, ai sensi della Legge n. 91 del 05/02/1992; in caso contrario, non avrà diritto alla cittadinanza italiana. Si consiglia pertanto ai maggiorenni che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza italiana di attendere che il Consolato li inviti a farlo durante l’analisi della procedura, per evitare che scadano i termini previsti dalla legge. Si ricorda che per la procedura è necessario pagare una tassa di 250,00 euro. Durante la consultazione vi verranno fornite le istruzioni per farlo.
17. L’atto di nascita/matrimonio/morte di uno degli ascendenti in linea di trasmissione della cittadinanza italiana non è stato reperito in nessun ufficio anagrafico. Posso presentare il certificato anagrafico negativo rilasciato dall’anagrafe?
No, perché i certificati negativi non sono accettati come prova di iscrizione all’anagrafe.
18. Un parente ha già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza da un Comune italiano o da un altro Consolato. Quali documenti devo presentare?
Quando si viene convocati da questo Consolato, è necessario presentare la pratica completa, dall’antenato italiano al richiedente, secondo le istruzioni disponibili.
19.Ogni richiedente della stessa famiglia deve presentare tutta la documentazione dall’antenato italiano in poi?
No. La documentazione comune relativa agli antenati non deve essere presentata in duplice copia.
20.Un parente ha già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza e ha una pratica presso il Consolato Generale d’Italia a San Paolo. Questo riduce i miei tempi di attesa?
No. Il fatto che un parente abbia già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso questo Consolato non riduce i tempi di attesa, poiché la fila è la stessa per tutti i discendenti maggiorenni.
21. Chi ha perso la cittadinanza italiana può riottenerla?
I cittadini italiani residenti all’estero che hanno acquisito una cittadinanza straniera prima del 16 agosto 1992, perdendo così la cittadinanza italiana, possono riottenerla rientrando nel territorio italiano e dichiarando al Comune di voler riacquistare la cittadinanza italiana – oppure facendo una specifica dichiarazione all’Ufficio consolare competente, se questo accerta la loro residenza in Italia entro un anno dalla data della dichiarazione.
Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che in virtù del matrimonio hanno ottenuto automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se vivono all’estero, attraverso una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza si effettua, in caso di residenza all’estero, presso il consolato competente.
Deve essere accompagnata dalla seguente documentazione
- certificato di nascita rilasciato dal Comune in cui l’atto è registrato o trascritto;
- documentazione attestante il precedente possesso della cittadinanza italiana;
- documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero dello status di apolide;
- certificato di stato di famiglia o documentazione equivalente.
22. Il Consolato può aiutare nella ricerca dei documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana?
No. Trattandosi di una questione personale, il Consolato non interviene nella ricerca né si assume alcuna responsabilità per i servizi forniti da terzi. Il Consolato non dispone di un elenco di tutti gli immigrati sbarcati in Brasile, ma solo di un registro dei cittadini italiani che hanno comunicato al Consolato di essere residenti in questa circoscrizione consolare.
23. Ho rilasciato tutta la documentazione prima dell’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja in Brasile. Sarà accettata dopo il 14 agosto 2016 senza l’Apostille?
No, dal 14 agosto 2016 saranno accettati solo i documenti accompagnati dall’Apostille. Anche i certificati con eventuali legalizzazioni ERESP/MRE devono essere accompagnati da un’Apostille.
24. Tutta la documentazione deve essere tradotta e apostillata?
Sì, tutta la documentazione non emessa in Italia deve essere tradotta e apostillata, e la traduzione deve essere effettuata da un traduttore giurato. Le traduzioni, così come gli originali, devono essere apostillate.
25. Dove posso far tradurre documenti portoghesi in italiano?
Consultate il sito della “junta comercial” dello Stato di interesse per verificare l’elenco dei traduttori iscritti.