La riforma della legge sulla cittadinanza ha modificato i requisiti per la trasmissione in favore dei figli minorenni di coloro che, sebbene cittadini italiani, hanno un’altra cittadinanza. Attraverso una dichiarazione di volontà corredata della necessaria documentazione, il/i genitore/i italiano/i per nascita potrà quindi trasmettere la cittadinanza a titolo di “beneficio di legge”, che implica la valenza a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori, e non più “per nascita”.
Si raccomanda di NON inviare atti di nascita/sentenze di adozione per posta ma di seguire attentamente le istruzioni qui sotto. Eventuali documenti ricevuti non potranno essere processati e verranno pertanto restituiti.
Premessa
I figli minori di cittadini italiani per nascita, nati all’estero, non sono – in base alle modifiche normative – automaticamente cittadini italiani. La cittadinanza potrà essere acquisita mediante una dichiarazione da parte dei genitori o del tutore legale, secondo i requisiti previsti dalla legge. Il tal senso, si fa distinzione, in questo momento, fra:
- i figli minori di cittadini italiani per nascita, minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025). In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026 seguendo la procedura sotto illustrata.
- i figli minori di cittadini italiani per nascita nati a partire dal 25 maggio 2025. In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni).
Per istruzioni operative clicca nella tipologia desiderata
- Minore/i residente/i in questa circoscrizione consolare;
- Minore/i non residente/i in questa circoscrizione consolare;
Si applica una normativa diversa per i figli di:
- cittadini esclusivamente italiani al momento della nascita dei figli;
- cittadini i cui genitori siano (o siano stati) esclusivamente italiani al momento della nascita dei figli;
- cittadini che abbiano risieduto in Italia per due anni consecutivi (dopo l’acquisizione della cittadinanza e prima della nascita dei figli).
Per questi casi cliccare qui.
Nota 1: I cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, residenza o discendenza ai sensi della Legge 379/2000 (Trentini) non trasmettono la cittadinanza italiana ai propri figli secondo la nuova normativa in vigore.