I minori verranno registrati “per nascita” (jure sanguinis) e non “per beneficio di legge” nei seguenti casi:
- figlio o nipote di cittadino/i esclusivamente italiano/i al momento della nascita del minore (o del decesso del genitore o nonno) – art. 3-bis, comma 1 lettera c.
- figlio di cittadino/i italiano/i che ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio – art. 3-bis, comma 1 lettera d;
In questi casi la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza dei minori dev’essere trasmessa a questo Consolato, per posta, in base alle indicazioni sotto elencate. Clicca nell’opzione desiderata:
- Registro di Figli di cittadino/i esclusivamente italiano/i al momento della nascita.
- Registro di Figli che hanno un ascendente di secondo grado esclusivamente italiano al momento della nascita i cui genitori sono già cittadini italiani.
- Registro di Figli di cittadino/i italiano/i che ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o adozione del figlio.
n.b. Si ricorda che la paternità/maternità socio-affettiva non è attualmente riconosciuta dalla legge italiana.
n.b. 1. I cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, residenza e discendenza in base alla legge 379/2000 (Trentini), non trasmettono la cittadinanza italiana ai propri figli in base ai nuovi criteri.