In base alla normativa italiana, quando un bambino nasce da genitori non sposati civilmente, al momento della nascita, entrambi i genitori devono dichiarare la nascita del bambino all’ufficio di stato civile, e non è sufficiente che compaiano i nomi di entrambi i genitori sul certificato. Quando ciò non avviene e solo uno dei genitori è il dichiarante, quello che non era presente deve redigere l’atto di maternità/paternità come spiegato di seguito.
Se nel certificato non risulta chiaramente che “entrambi i genitori sono dichiaranti”, è necessario che il genitore assente al momento della dichiarazione presenti un atto pubblico di riconoscimento della maternità/paternità effettuato presso un Ufficio di Stato Civile o Notaio, con Apostille e traduzione giurata in italiano, anch’essa con Apostille; detto atto pubblico di riconoscimento deve essere redatto secondo i seguenti modelli:
– se il figlio ha meno di 14 anni, il genitore che per primo ha dichiarato la nascita deve essere presente e dare il proprio consenso al riconoscimento (vedi modello Escritura pública de reconhecimento de maternidade/paternidade de filho menor de 14 anos)
– se il figlio ha più di 14 anni, il figlio dovrà essere presente e dare il proprio consenso al riconoscimento (vedi modello Escritura pública de reconhecimento de maternidade/paternidade de filho maior de 14 anos).
Questo documento andrà presentato assieme a tutti gli altri documenti in base alla tipologia di cittadinanza (per beneficio di legge o jure sanguinis).
Se la paternità del minore è stata riconosciuta giudizialmente clicca qui.