Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Nascita

É necessario provvedere alla registrazione della nascita di tutti i cittadini italiani nati all’estero e quindi sia del figlio minorenne di un cittadino italiano nato all’estero, sia della sposa di cittadino italiano per tutti i matrimoni contratti prima del 27/04/1983 (vedi sotto nota esplicativa) – dopo aver perfezionato la propria situazione anagrafica attraverso il Portale istituzionale “FAST IT” (vedi sezione ANAGRAFE).

Si precisa che i figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.

 

CLICCA QUI QUALORA LA NASCITA SIA RELATIVA AD UNA CITTADINA ITALIANA PER MATRIMONIO (AVVENUTO PRIMA DEL 27.04.1983) 

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentare all’Ufficio Consolare i seguenti documenti:

  1. Estratto dell’atto di nascita integrale (“Certidão de Nascimento em Inteiro Teor”), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (“Cartório“), originale e recente (rilasciato da meno di sei mesi), con Apostille e traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato, anch’essa con Apostille.
  2. Modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione – STATO CIVILE debitamente compilata e firmata dal richiedente (in caso di minore, il genitore cittadino italiano) accompagnato da fotocopia semplice del documento d’identità (passaporto italiano, carta d’identità o, in alternativa, un documento d’identità straniero con foto recente) e da idonea prova d’indirizzo intestata al genitore cittadino italiano (in caso di registro di figlio minorenne) o in nome della sposa (in caso di registro della nascita della sposa cittadina per matrimonio).NOTA IMPORTANTE : In caso di richiesta di trascrizione della nascita di figli minori, il modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione – STATO CIVILE” di cui sopra dovrà essere debitamente compilato e firmato anche dall’altro genitore, allegando anche fotocopia di un suo d’identità in corso di validità.Qualora non risulti la firma di uno dei due genitori in tale dichiarazione, il genitore che presenta l’istanza dovrà fornire al Consolato le ultime coordinate conosciute dell’altro genitore: contatto telefonico, indirizzo postale e/o e-mail e le motivazioni del mancato consenso.

IN CASO DI FIGLIO NATO DA GENITORI NON SPOSATI

Qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura: “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), è necessario presentare l´atto di nascita integrale (“inteiro teor”) originale e recente (rilasciato da meno di sei mesi) e un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade“) sottoscritta dalla parte non presente al momento della dichiarazione e alla quale:

Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un Notaio (Tabelião de Notas) e deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da traduttore giurato, con Apostille.

 

IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE ESTERO

Qualora il cittadino italiano qui residente sia nato in un paese estero, deve innanzitutto provvedere alla necessaria legalizzazione da parte delle competenti autorità sia locali sia della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente nel Paese in cui è stato emesso il certificato ed alla relativa traduzione, anch’essa da convalidare dall’autorità consolare italiana di cui sopra.

Qualora il Paese di nascita adotti l’Apostille di Aia, le legalizzazioni consolari possono essere sostituite dall’Apostille, apposta dalla competente Autorità locale.

Qualora il Paese di nascita adotti il formatto “plurilingue” previsto dalla Convenzione di Bruxelles, l’atto così formato potrà essere presentato in originale e non necessita né di apostille né di traduzione in italiano.

Si consiglia comunque di consultare sempre il sito del Consolato italiano del Paese di nascita.

Non si accetta la trascrizione in Brasile dell’atto di nascita.

PER CASI PARTICOLARI NON PREVISTI NELLE PRESENTI ISTRUZIONI (RICONOSCIMENTO TARDIVO DI FIGLI, ECC.) SI PREGA DI CHIEDERE CHIARIMENTI DIRETTAMENTE AL SETTORE DI STATO CIVILE, SCRIVENDO ALLA MAIL: statocivile.sanpaolo@esteri.it

 

IN CASO DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO AVVENUTO PRIMA DEL 27/04/1983

Le donne straniere che hanno contratto matrimonio fino alla data del 27/04/1983, con cittadini italiani regolarmente iscritti all’anagrafe di questo Consolato Generale hanno diritto al riconoscimento automatico della cittadinanza italiana devono presentare – via posta – la documentazione elencata unitamente alla fotocopia semplice del passaporto italiano (se già rilasciato in passato).

  1. Atto integrale di nascita, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (Cartório), originale e recente con Apostille e traduzione in italiano di un traduttore giurato, anch’essa con Apostille.
  2. Modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione – STATO CIVILE” debitamente compilato e firmato dalla richiedente, accompagnato da fotocopia semplice del documento d’identità e da idonea prova d’indirizzo di residenza intestata alla stessa od al coniuge cittadino italiano. Tali istruzioni sono valide anche per le donne che si siano divorziate dal cittadino italiano dopo tale data.
  3. Ai sensi della Legge n. 89/2014, il riconoscimento della cittadinanza prevede l’obbligo del pagamento di Euro 300,00 da parte di ogni persona maggiorenne che presenta la domanda. Il contributo sarà richiesto all’atto dell’esame della documentazione ricevuta per posta (entro il termine legale di 180 giorni), quando saranno informate per mail le coordinate PIX per l’assolvimento della tassa. L’importo sarà in Reais e sarà calcolato al tasso di ragguaglio consolare in vigore per il trimestre.

ATTENZIONE!!!

Le donne che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani la cui cittadinanza è stata riconosciuta in base alla Legge n. 379 del 14 dicembre 2000 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austroungarico e ai loro discendenti) NON rientrano in questa casistica, dato che il coniuge non era ancora considerato italiano al momento del matrimonio e che in questo caso tale riconoscimento non decorre dalla data della nascita ma, bensì, da quella della sottoscrizione della sua dichiarazione di voler vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana (art. 2, comma 2).

This site is registered on wpml.org as a development site.