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ATTENZIONE AVVISO URGENTE: Entrata in vigore del DPCM del 2 marzo. Disciplina ingressi dal Brasile all’Italia.

Si informa che oggi, 6 marzo 2021, entra in vigore il DPCM firmato lo scorso 2 marzo.

Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie:

  • coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della salute)]
  • coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della salute);
  • ai funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell’esercizio delle loro funzioni (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della salute)
  • ai soggetti in condizione di assoluta necessità autorizzati dal Ministero della Salute

Esenzione dalla quarantena
E’ consentito l’ingresso in Italia, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19 e previa autorizzazione del Ministero della salute, fermo restando:

  • l’obbigo di autodichiarazione,
  • l’obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti
  • l’obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell’arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l’azienda sanitaria locale di riferimento,

esclusivamente per le seguenti categorie di soggetti:

  • ingresso in Italia per meno di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120 ore;
  • ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

Tali misure restano valide fino al 6 aprile 2021

Per maggiori informazioni: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=7