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Stato Civile

 

Stato Civile
Dopo aver perfezionato la propria situazione anagrafica attraverso il Portale istituzionale "FAST IT" (vedi sezione ANAGRAFE), i cittadini italiani sono tenuti per legge a dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all'estero.
Per chi risiede in questa circoscrizione Consolare è fatto quindi obbligo di recapitare - via posta ordinaria - a questo Consolato Generale i relativi atti o certificati (nascita, matrimonio, divorzio, morte) per la registrazione in Italia e consentire l'emissione di altri documenti.

ATTENZIONE: dal 29 luglio 2016, con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della legge sulle unioni civili, è obbligo dei cittadini italiani residenti all’estero trasmettere all’ufficio consolare di riferimento gli atti di matrimonio contratti all’estero con persona dello stesso sesso (denominati in Italia “unione civile”). A tal fine, si prega di seguire le istruzioni contenute nel link
Unione Civile.
 
ita
 
Si prega, nell’invio, di fornire un indirizzo di posta elettronica - personale e identificabile - al quale questo Consolato potrà inviare eventuali segnalazioni di incorrettezza/incompletezza degli atti ricevuti.

Una volta trasmessa via posta la documentazione di Stato Civle, sarà possibile verificare direttamente sul portale FAST IT. la propria situazione anagrafica. Il termine legale per la conclusione degli aggiornamenti è di 180 giorni. Qualora sia richiesta altra documentazione a completamento di quella inviata, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e riprende a decorrere dal momento in cui sarà ricevuta la documentazione mancante.

Per i cittadini iscritti nell'Anagrafe Consolare, il compito dell'Ufficio Consolare è quello di aggiornare la propria banca dati e di inviare la documentazione al Comune d'iscrizione AIRE italiano il quale provvederà a trascrivere gli atti nei suoi registri di stato civile.

Pertanto, una volta verificato, nel Portale FAST IT, l’avvenuto aggiornamento dei dati anagrafici, l’interessato potrà richiedere la conferma dell’avvenuta trascrizione degli atti direttamente al Comune competente.

Per i cittadini residenti in Italia, invece, il settore di Stato Civile provvede unicamente ad inviare i certificati al Comune di residenza del connazionale, senza ulteriori adempimenti.

Nelle more dell'avvenuta trasmissione degli atti, si ricorda che - in base alla legge vigente - alcuni servizi fondamentali NON potranno essere forniti all’interessato, né sul territorio nazionale, né presso il Consolato Generale.

ATTENZIONE: informiamo che le richieste di trascrizione di atti vengono trasmesse al Comune AIRE in base ai tempi tecnici di lavorazione del competente Settore di Stato Civile del Consolato e seguono un ordine cronologico di arrivo.

Si invita pertanto a NON richiedere informazioni sullo stato della trascrizione della documentazione e/o effettuare solleciti prima del limite di 6 mesi dall'invio degli atti previsto dalla legge.

I certificati originali di stato civile (inclusi i processi di divorzio) NON vengono restituiti.

VARIAZIONI DI STATO CIVILE 
(Cliccare sulla voce desiderata)

  

PER CASI PARTICOLARI NON PREVISTI NELLE PRESENTI ISTRUZIONI, SI PREGA DI CHIEDERE CHIARIMENTI DIRETTAMENTE AL SETTORE DI STATO CIVILE, SCRIVENDO ALLA MAIL: 

statocivile.sanpaolo@esteri.it.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SITO PRIMA DI INVIARE I MESSAGGI POICHÉ SOLTANTO I CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE SITO RICEVERANNO RISPOSTA.

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DOMANDE FREQUENTI

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CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONE - INFORMAZIONI GENERALI


Ai sensi della legge n. 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) non possono richiedere né ai privati cittadini né ad altre P.A. atti o certificati anagrafici e NON possono comunque essere più prodotti certificati agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici.

Nei rapporti con tali Organi i certificati sono SEMPRE sostituiti dalle "Dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà" (vedi la nota informativa al seguente link: CHE COS'È L'AUTOCERTIFICAZIONE?).

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra i privati e, in questo caso, il Consolato potrà rilasciarli, specificando sul documento che non sono validi per la Pubblica Amministrazione. Per ulteriori informazioni circa i certificati rilasciati da questa sede clicca qui.

Fanno eccezione i certificati contestuali, da rilasciarsi nell’ambito di pubblicazioni matrimoniali da effettuarsi in Consolato o in Italia.

 


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